RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE MEDICO OSPEDALIERA

02.08.2012 21:00

La Legge 210/1992 indica la Commissione Medica Ospedaliera quale organo incaricato di valutare la sussistenza dei presupposti necessari all’ottenimento dei benefici.

A tal fine la C.M.O. verifica le seguenti circostanze:

  1. accertare la sussistenza del nesso di causalità tra le infermità o le lesioni o la morte del richiedente e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio;
  2. redigere un verbale degli accertamenti medici eseguiti e formulare il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate;
  3. esprimere il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978, come sostituito dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981;
  4. esprimere parere sulla tempestività della presentazione della domanda da parte del danneggiato.

Nel caso in cui la C.M.O. esprima parere negativo circa la sussistenza dei presupposti necessari all’erogazione dei benefici, il soggetto danneggiato può presentare, avverso detto giudizio, ricorso amministrativo al Ministero della Salute (art. 5 Legge 210/92).

Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del giudizio della C.M.O. o dalla piena conoscenza dello stesso.

Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso il Ministero deve esprimere il proprio parere.

Ricevuto il ricorso, l’ufficio competente provvede all’istruttoria ed alla verifica della tempestività dello stesso, eseguiti  gli accertamenti preliminari il ricorso viene inoltrato all’ufficio medico-legale che riesamina il giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera, sentito l’ufficio medico-legale il Ministero emette decreto ministeriale a firma del sottosegretario di stato ed entro trenta giorni provvede alla notifica dello stesso all’interessato.

Entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso, o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione, è facoltà del ricorrente presentare ricorso avverso il decreto ministeriale dinanzi al giudice ordinario competente.