LEGGE 210/1992 e successive modifiche ed integrazioni intitolata:

“INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI”.

La legge 210/1992 viene promulgata al fine di tutelare i soggetti danneggiati irreversibilmente da complicanze insorte a causa di vaccinazioni, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati che ne facciano richiesta.

I soggetti beneficiari sono i seguenti:

  • Coloro che hanno riportano lesione o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica a causa di
    1. vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria;
    2. vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
    3. vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere;
    4. vaccinazione antipoleomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30/07/1959 n. 695 (art. 3, comma III, Legge n. 362 del 14/10/1999);
  • le persone non vaccinate che in seguito al contatto con persona vaccinata abbiano riportato lesione o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica;
  • i soggetti che in seguito a trasfusione di sangue o di suoi derivati sono state contagiate da HIV o da epatite virale (epatite B ed epatite C);
  • personale sanitario di ogni ordine o grado che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa a causa del contatto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, siano stati  contagiati dal virus dell’ HIV;
  • personale sanitario di ogni ordine o grado che durante lo svolgimento della propria attività lavorativa a causa del contatto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite virale (HCV o HBV) siano stati  contagiati dal virus dell’epatite C o dell’epatite B (Sentenza della Corte Costituzionale  n. 476/2002)
  •  il coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti sopra indicati;
  • il figlio contagiato durante la gestazione da uno dei soggetti sopra indicati;
  • gli eredi di persona danneggiata  che muoia dopo aver presentato la domanda di indennizzo ex legge 210/1992 ma prima di percepire l’indennizzo;
  • parenti aventi diritto (cioè il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni del soggetto al quale spettavano i benefici previsti dalla presente legge)  qualora sia derivata la morte del proprio caro a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla legge 210/1992.

 

I soggetti sopra elencati possono presentare domanda presso le ASL territorialmente competente al fine di ottenere i benefici previsti dalla Legge 210/1992.

Nello specifico i benefici sono i seguenti:

  • Indennizzo che consiste in un assegno vitalizio, reversibile per quindi anni, corrisposto con cadenza bimestrale, il cui importo varia secondo la gravità del danno subito dal danneggiato (importo minimo pari ad € 700,00 mensili circa). L’indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è interamente rivalutato annualmente.
  • Indennizzo aggiuntivo ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto (DOPPIA PATOLOGIA).
  • Importo aggiuntivo una tantum nella misura del 30% dell’indennizzo dovuto ai sensi della legge 210/1992, per ogni anno per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo, corrisposto in seguito a specifica domanda a coloro che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente all’integrità psico-fisica.
  • Quota ereditaria agli eredi delle rate di indennizzo spettanti nel caso in cui il danneggiato abbia presentato domanda in vita ma sia morto prima della’erogazione dell’indennizzo.
  • Assegno reversibile per quindici anni oppure Assegno una tantum di € 77.468,53 ai parenti aventi diritto qualora dalle vaccinazioni o dalle patologie previste dalla legge 210/1992 sia derivata la morte del beneficiario.
  • Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa della ricetta per le prestazioni sanitarie necessarie alla diagnosi ed alla cura delle patologie di cui alla legge 210/1992.

 

Operatore Sanitario

24.06.2012 21:52
L’art. 1 della legge 210/1992, comma 2, prevede che l'indennizzo di cui al comma 1 dello stesso articolo spetta anche agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La Corte Costituzionale, con sentenza del 20 novembre 2002, n. 476, ha esteso il diritto all’indennizzo agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni...

RIVALUTAZIONE DELL’INDENNIZZO EX LEGGE 210/1992

24.07.2012 21:54
La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 239 del 2011 si è espressa sulla legittimità dell'art. 11 comma 13 del d. l. n.78 del 2010 il quale così recitava: "Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale non e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione". L’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 è costituito di due componenti: il cosiddetto indennizzo in senso stretto (pari al 5% dell'intero importo pagato) e l'indennità integrativa speciale...

TUTELA DEL CONIUGE E DEI FIGLI

27.07.2012 09:36
Purtroppo accade spesso che solo dopo molti anni si scopra di essere stati contagiati, per i motivi più disparati, dal virus dell'HCV o dell'HBV. Non conoscendo pertanto la propria condizione di salute, molte persone contagiano involontariamente il proprio coniuge, nonché i figli durante la gestazione. E' di tutta evidenza che tale contagio, seppur involontario, provoca delle conseguenze gravissime sullo stato di salute dei propri cari, ma anche sullo stato emotivo di colui che involontariamente ha veicolato il terribile virus. Proprio perché le conseguenze sono devastanti, lo Stato,...

AVENTI DIRITTO ED EREDI DEL BENEFICIARIO

27.07.2012 09:38
Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie irreversibili previste dalla legge 210/1992 sia derivata la morte del soggetto titolare dei benefici previsti dalla predetta legge, l’AVENTE DIRITTO, cioè il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni del beneficiario, ha diritto ad avere un ristoro economico per la perdita subita. Tali soggetti hanno la possibilità, nel termine prescrizionale di 10 anni dal decesso del loro caro, di presentare specifica domanda per ottenere un assegno una tantum dell’importo di € 77.468,53 oppure, in alternativa, un...

AGGRAVAMENTO DELL’INFERMITA’ E DELLE LESIONI

02.08.2012 20:56
Coloro che godono dei benefici previsti dalla Legge 210/1992, nel corso della propria esistenza ed a causa del decorso naturale della patologia che li affligge possono assistere al peggioramento del proprio stato di salute. L’aggravarsi della malattia o il manifestarsi di patologie ad essa connesse possono, infatti, aggravare ulteriormente le condizioni di salute dei malati. Nel caso in cui ciò si verifichi, i beneficiari della Legge 210/1992 possono rivolgersi alle autorità competenti per il riconoscimento di tali sopravvenute condizioni. L’art. 6 della Legge 210/92 prevede infatti la...

DOPPIA PATOLOGIA

02.08.2012 20:58
Può accedere che un soggetto affetto da una delle patologie previste dalla Legge 210/1992, accerti di essere affetto anche da una ulteriore e distinta patologia tra quelle elencate nella medesima legge. In tal caso si può inoltrare l'apposita domanda per il riconoscimento della doppia patologia (art. 2, comma 7, Legge 210/92). Con il riconoscimento di tale situazione, si ha diritto ad un Indennizzo aggiuntivo non superiore al 50 per cento di quello previsto dalla Legge 210/1992 per le persone danneggiate. Con decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della sanità del 10 giugno...

ESENZIONE PARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA

02.08.2012 20:59
La Legge 210/1992 prevede, in favore delle categorie di danneggiati che rientrano nell’art. 1, l’esenzione, solo dopo il riconoscimento del diritto all’indennizzo, della partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta, limitatamente alle spese sanitarie correlate alla patologia riconosciuta dalla stessa legge (nello specifico per la diagnosi e la cura della patologia), previa presentazione all’ufficio esenzioni dell’ASL territorialmente competente del verbale che conferma l’avvenuto riconoscimento. I malati non sono soli ed hanno il dovere, anche nei...

RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE MEDICO OSPEDALIERA

02.08.2012 21:00
La Legge 210/1992 indica la Commissione Medica Ospedaliera quale organo incaricato di valutare la sussistenza dei presupposti necessari all’ottenimento dei benefici. A tal fine la C.M.O. verifica le seguenti circostanze: accertare la sussistenza del nesso di causalità tra le infermità o le lesioni o la morte del richiedente e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio; redigere un verbale degli accertamenti medici eseguiti e formulare il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle...

ULTERIORE BENEFICIO PER I SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

02.08.2012 21:02
L’ordinamento, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, oltre ai benefici previsti dall’art. 1, comma I, della Legge 210/92, ha predisposto la tutela prevista dalla Legge n. 229 del 29 ottobre 2005. L'art. 1 della legge stabilisce che ai predetti soggetti " ... è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico ospedaliera ...un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio ... rimane fermo il diritto al risarcimento del danno...
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