Archivio articoli

Somministrazione di emotrasfusioni ed emoderivati: Corte di Cassazione sentenza n. 820/2015

10.11.2015 17:58

Con la sentenza n. 820, resa pubblica il 20 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha ripercorso, e confermato, i più importanti principi in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla somministrazione di trasfusioni ed emoderivati.

La prima questione affrontata riguarda l’individuazione del dies a quo della prescrizione. La Corte, in applicazione dei principi di “percepibilità” e “conoscibilità” del danno, unitamente a quello della “rapportabilità causale”, afferma che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assuma di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'articolo 2935 c.c. e dell’articolo  2947 c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la stessa viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Nel caso di specie, pertanto, il termine dovrà decorrere non dalla scoperta della semplice positività ai virus HBV e HCV, ma dalla proposizione della domanda amministrativa ex lege n. 210/1992, in quanto solo in quel momento la vittima del contagio ha avuto una sufficiente percezione sia della malattia che delle possibili conseguenze, oltre che del fatto che questa sia derivante dal comportamento del terzo.

Successivamente, il Giudice si è espresso in merito alla responsabilità del Ministero convenuto. Su questo grava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego del sangue umano per uso terapeutico, al fine di evitare l’utilizzo di sangue infetto. Dall'omissione di tali attività, accertata con  riferimento all'epoca di produzione del preparato, oltre che alla conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, unitamente all'esistenza di una patologia correlata al virus HIV o HBV o HCV in un soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, consente di ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, ove tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento.

Relativamente alla responsabilità dell’ente ospedaliero convenuto, gli Ermellini hanno chiarito come quest’ultimo risponda, in questo caso, a titolo di inadempimento contrattuale in forza del c.d. “contratto di spedalità”, un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive. La circostanza che il sangue impiegato nelle trasfusioni provenisse da un centro di raccolta indipendente dall’ospedale, precisa la Corte, non vale ad esonerare la struttura ospedaliera dalla responsabilità di aver omesso controlli sul sangue utilizzato utili a scongiurare il contagio.

Infine, è stata affrontata la questione relativa alla scomputabilità dell’indennizzo ex lege 210/1992, già percepito dal danneggiato, dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento danni: la Corte di Cassazione ha ritenuto deducibile la misura assistenziale in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.

Responsabilità del Ministero della Salute: Corte di Cassazione sentenza n. 13660/2015

10.11.2015 17:56

Nella recente sentenza n. 13660 del 3 luglio 2015, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla domanda di risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, formulata dagli eredi di un soggetto che, in seguito alla somministrazione nel 1984 di numerose emotrasfusioni, aveva contratto il virus dell’epatite C.

Il Ministero della Salute ha eccepito la mancanza di responsabilità da parte dell’Amministrazione in ordine al contagio occorso al danneggiato stante, al tempo, la mancata individuazione del virus HCV; oltre l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento.

La Corte di Cassazione, relativamente alla responsabilità del Ministero convenuto, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale dominante, affermando che, in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV ed HCV contratti a causa di assunzioni di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo (Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576). Pertanto è irrilevante la circostanza che le trasfusioni fossero avvenute in un periodo precedente l’identificazione del virus HCV avendo il giudice di merito accertato sia la mancanza di controlli e di vigilanza da parte dell’Amministrazione sul sangue ed i suoi derivati, sia l’inesistenza di fattori alternativi alle trasfusioni che potessero spiegare il contagio.

Riguardo l’eccezione di intervenuta prescrizione, gli Ermellini hanno richiamato ancora la giurisprudenza inaugurata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 576/2008, ribadendo un principio oramai consolidato. La responsabilità del Ministero della Salute per i danni derivanti da infezioni da virus HIV, HBV ed HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di carattere extracontrattuale. Ne consegue che il termine prescrizionale è di cinque anni, i quali decorrono non già dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Nel caso di specie, il dies a quo è stato fatto coincidere con presentazione della domanda amministrativa volta ad ottenere i benefici di cui alla Legge n. 210/92.

ONERE DELLA PROVA NEL GIUDIZIO PER DANNI DA EMOTRASFUSIONE

06.11.2015 16:32

Con la recente sentenza n. 18895 del 24/09/2015, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di risarcimento del danno da infezione trasfusionale. In particolare si è occupata del nesso causale tra la terapia e l’insorgenza dell’infezione.

Nel caso di specie, la ricorrente si è vista rigettare la domanda in entrambi precedenti gradi di giudizio in quanto i giudici di merito hanno ritenuto non esservi prova che l’infezione patita dalla danneggiata avvenne a causa della trasfusione subita. In pratica è stato addossato all’attrice l’onere di provare che essa fosse sana al momento del ricovero.

La Corte, richiamando la giurisprudenza costante in materia (SS.UU. sentenza n. 577/2008), ha chiarito che in tema di danno da infezione trasfusionale compete al debitore (la struttura ospedaliera) dimostrare che l’inadempimento non era eziologicamente rilevante stante la presenza dell’infezione già al momento del ricovero. Pertanto, prosegue la Corte, il giudice del gravame, pretendendo che fosse la paziente a dover dimostrare di esser stata sana al momento della trasfusione, ha palesemente violato tale principio.

In conclusione, il Giudice di legittimità ha cassato la sentenza e l’ha rinviata alla Corte d’Appello, precisando che nel riesaminare la questione dovrà applicare il seguente principio di diritto: “In tema di danno da infezione trasfusionale, è onere della struttura ospedaliera dimostrare che al momento della trasfusione il paziente avesse già contratto l’infezione per la quale domanda il risarcimento”.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 18895 del 24/09/2015

 

INDENNIZZO EX LEGE 210/1992 ANCHE PER I DANNI DERIVANTI DAL VACCINO ANTINFLUENZALE

15.05.2015 19:48

Con la sentenza n. 200 del 20/10/2014, la Corte d’Appello di Campobasso conferma che chiunque contragga una malattia per essersi sottoposto ad una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata dalle autorità sanitarie, ha diritto ad esser ammesso ai benefici previsti dalla legge 210/1992 per i danni provocati dalle vaccinazioni obbligatorie.

Nel caso di specie, un sessantacinquenne aveva contratto la Sindrome di Guillaine-Barrè a seguito dell’inoculazione del vaccino antinfluenzale. Detto vaccino non era obbligatorio, ma fortemente raccomandato delle autorità sanitarie.

A seguito dell’insorgere della patologia l’anziano presentava domanda di indennizzo ex lege 210/1992.

Respinta la domanda, adiva il Tribunale Ordinario.

Il giudice di prime cure, richiamando la Giurisprudenza della Corte Costituzionale, accoglieva la domanda dell’attore.

La Sentenza del Tribunale veniva poi confermata dalla Corte d’Appello ponendo a fondamento della decisione il dovere solidaristico dello Stato di non abbandonare chi abbia corso un rischio, senza esservi costretto, nell’interesse ed a tutela della salute della collettivITà.

PROSPETTO LIQUIDAZIONE DELL'EQUA RIPARAZIONE

10.04.2015 18:50

Pubblicate dal Ministero della Salute previsioni di pagamento dell'equa riparazione:

www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4027_listaFile_itemName_2_file.pdf

DAL RISARCIMENTO DEL DANNO NON SI DEVE SCOMPUTARE L'INDENNIZZO

26.03.2015 10:00

DAL RISARCIMENTO DEL DANNO NON SI DEVE SCOMPUTARE L'INDENNIZZO: IL TRIBUNALE ROMANO LO AFFERMA PER LA SECONDA VOLTA!

Negato lo scomputo dell'indennizzo dal risarcimento del danno

Si è appena concluso un giudizio, patrocinato dallo scrivente studio, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un soggetto che, in seguito ad emotrasfusioni subite nel 1978, ha contratto l'epatite virale di tipo C, manifestatasi per la prima volta circa trent'anni dopo il contagio.

Il Tribunale Ordinario di Roma ha riconosciuto la tempestività della domanda; l'esistenza del nesso causale tra le trasfusioni ed il contagio occorso all'attore e, soprattutto, ha accertato la responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute per aver omesso il controllo e la vigilanza sulla raccolta e la distribuzione del sangue umano ad uso terapeutico.

Relativamente all'indennizzo percepito, si evidenzia che il Ministero convenuto ha genericamente eccepito la c.d. compensatio lucri cum damno.

La decisione del Tribunale romano costituisce un ulteriore precedente favorevole agli emodanneggiati in quanto, accogliendo il recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, ha negato lo scomputo della misura assistenziale da quanto attribuito a titolo di risarcimento. Il Giudice ha, infatti, affermato che sulla parte che eccepisce il lucrum grava l'onere di provare l'esatto importo delle somme da portare a decurtazione del risarcimento riconosciuto.

NO ALLO SCOMPUTO SE IL MINISTERO NON PROVA GLI IMPORTI PERCEPITI

13.02.2015 17:04

NO ALLO SCOMPUTO SE IL MINISTERO NON PROVA GLI IMPORTI PERCEPITI

Il Tribunale Ordinario di Roma ha depositato in questi giorni una sentenza favorevole ad un soggetto difeso dall'avv. Emanuela De Rossi il quale, a causa delle emotrasfusioni ricevute quarant'anni prima, ha contratto l'epatite C.

Il Giudice ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Salute per il contagio occorso all'attore nonostante le trasfusioni fossero anteriori sia alla scoperta dei virus HBV che HCV.

Inoltre, il Tribunale romano, in tema di indennizzo, non ha accolto la richiesta del Ministero di sottrarre quanto percepito dal danneggiato a titolo di indennizzo in quanto si è limitato a chiedere lo scomputo senza quantificare gli importi effettivamente percepiti dal danneggiato.

AUTISMO PROVOCATO DA VACCINO ESAVALENTE: RICONOSCIUTO L'INDENNIZZO A SOGGETTO DANNEGGIATO

13.02.2015 09:45


Il Tribunale del Lavoro di Milano, in persona del giudice Nicola Di Leo, ha riconosciuto il diritto di un piccolo vaccinato (attualmente ha 9 anni) a percepire l'indennizzo a causa dei danni irreversibili subiti per la somministrazione del vaccino esavalente "Infanrix Hexa Sk".

Il Giudice del lavoro, nella sentenza pubblicata lo scorso settembre, ha condannato il Ministero della Salute avendo accertato il nesso di causalità tra la somministrazione di detto vaccino e l'insorgenza dell'autismo nel piccolo danneggiato.

La decisione ha destato clamore ed interesse: il dibattito in materia è più che mai acceso, vedendo contrapporsi tesi diametralmente opposte.

Proprio a causa di questo clima conflittuale e caotico lo stesso Ministero della Salute è intervenuto, col comunicato stampa n. 203 del 25/11/2014, smentendo la notizia, inizialmente diffusa da alcune testate giornalistiche, del passaggio in giudicato di detta sentenza ed affermando di aver proposto tempestivamente appello.

LEGGE 210/1992: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA RICONOSCE IL DIRITTO AD OTTENERE GLI ARRETRATI

29.12.2014 16:35

LEGGE 210/1992: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA RICONOSCE IL DIRITTO AD OTTENERE GLI ARRETRATI  DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE

In una recente pronuncia, la Corte di Appello di Roma ha ordinato al Ministero della Salute il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge 210/92.

Il Giudice del Tribunale di Roma aveva respinto in primo grado la domanda del ricorrente nonostante la Corte Costituzionale avesse già dichiarato l'illegittimità costituzionale del noto d.l. 78/2010 nella parte in cui dichiarava l'indennità integrativa speciale non soggetta a rivalutazione.

La sentenza è stata integralmente riformata dalla Corte di Appello che ha dichiarato il diritto del soggetto indennizzato rappresentato dall'Avv. Emanuela De Rossi ad ottenere gli arretrati della rivalutazione monetaria.

Decisivo è stato il deposito della pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Prosegue, dunque, il favorevole orientamento giurisprudenziale creatosi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 e recentemente confermato dalla sentenza del 3 settembre 2013 emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

EQUA RIPARAZIONE EX ART. 27/BIS DEL DECRETO LEGGE N. 90/2014 CONVERTITO CON LEGGE N. 114/2014

19.12.2014 12:05

EQUA RIPARAZIONE EX ART. 27/BIS DEL DECRETO LEGGE N. 90/2014 CONVERTITO CON LEGGE N. 114/2014

Il Ministero della Salute paga l'equa riparazione.

Risale a ieri il primo pagamento accertato da questo studio in favore di un emotrasfuso ascritto dalla CMO  (legge 210/1992) alla III categoria.

Lo Studio Legale De Rossi constata che il Ministero sta procedendo con i primi pagamenti in favore di coloro che hanno accettato l'importo di € 100.000 a titolo di equa riparazione, concludendo con esito positivo una transazione iniziata nel lontano anno 2009.

DEPOSITATA SENTENZA FAVOREVOLE A SOGGETTO VACCINATO

09.06.2014 09:28

DEPOSITATA SENTENZA FAVOREVOLE A SOGGETTO VACCINATO

Il Tribunale di Potenza si è espresso in favore di un soggetto danneggiato da vaccinazione anti-poliomielite rappresentato dall'Avv. Emanuela De Rossi.

E' stata accolta la domanda del ricorrente tesa a far accertare il diritto a percepire l'indennizzo previsto dalla Legge n. 210 del 1992.

Precedentemente al giudizio la Commissione Medica Ospedaliera ed il Ministero della Salute avevano negato tale diritto sostenendo sia l'inesistenza del nesso causale tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della patologia, sia l'intervenuta prescrizione causata dalla tardiva presentazione della domanda.

Riguardo al nesso di causalità il ricorrente ha dovuto superare non poche difficoltà. La cartella clinica dell'ente presso il quale era avvenuto il ricovero al momento dell'insorgenza della patologia risultava irreperibile, mentre era presente altra documentazione sanitaria che collocava erroneamente l'inizio della malattia in un periodo incompatibile con l'incubazione del virus. Occorre precisare che la medesima documentazione, sulla quale il Ministero convenuto basava le proprie difese, risultava a tratti illegibile e contraddittoria.

Quanto alla tempestività della proposizione della domanda di indennizzo ex lege 210/92, la fattispecie ha presentato rilievi di indubbia particolarità in quanto il ricorrente era stato vaccinato quasi quarant'anni prima della presentazione della domanda.

Il Giudice, in accoglimento del ricorso, ha ritenuto dimostrato il nesso di causalità e la tempestività della domanda proposta.

RISARCIMENTO IN FAVORE DI EMOTRASFUSO DI € 1.403.711,59

10.02.2014 23:10

 

L’Avv. Emanuela De Rossi, in qualità di difensore costituito dell’attore, comunica che in data 05/02/2014 è stata depositata la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, seconda sezione civile, con la quale il Ministero della Salute è stato condannato a pagare l’importo di € 1.403.711,59.

Detta somma dovrà essere corrisposta ad un soggetto affetto da epatite C contagiato a causa di una emotrasfusione subita nell’anno 1977.

Nella sentenza il Giudice ha accertato la responsabilità del Ministero convenuto per il contagio occorso all’attore, la sussistenza del nesso di causalità tra contagio e patologie riscontrate oltre alla tempestività della domanda proposta. A fronte delle predette circostanze il Ministero è stato condannato a risarcire tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dal soggetto emotrasfuso, danni che sono stati quantificati in € 1.403.711,59. Dall’importo andrà detratto quanto eventualmente corrisposto e da corrispondere a titolo di indennizzo ex legge 210/1992

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: CONFERMATA LA RIVALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO

06.02.2014 11:44

Il Governo italiano non ha impugnato la sentenza emessa in data 03/09/2013 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Pertanto, in data 03/12/2013, la sentenza resa nel procedimento M. C. e ALTRI c. ITALIA (Ricorso n. 5376/11) è divenuta definitiva.

Alla luce di detto provvedimento, lo Stato Italiano, entro il prossimo 3 giugno, dovrà fissare un termine inderogabile entro il quale impegnarsi a garantire la realizzazione rapida ed effettiva dei diritti oggetto della decisione della CEDU, cioè la rivalutazione integrale dell'indennizzo ex legge 210/1992.

A tal proposito la Corte ha stabilito quanto segue:

"Il Governo italiano è chiamato soprattutto a pagare entro il termine stabilito, un importo corrispondente alla rivalutazione dell'IIS ad ogni persona che beneficia dell'indennità prevista dalla legge n. 210/1992, a partire dal momento in cui è stata riconosciuta a quest'ultima, indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia o meno avviato una procedura volta ad ottenere tale indennità".

TRIBUNALE DI VENEZIA: SI ALLA RIVALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO

05.02.2014 13:43

Una recente pronuncia del Giudice del Lavoro in tema di rivalutazione dell'indennizzo ex L. n.210/1992

In una recente sentenza (sentenza 646/13 del Tribunale di Venezia, sez. Lavoro) il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia si è espresso sulla rivalutazione annuale dell'indennità integrativa speciale prevista dall'art. 2, comma 2, della L. .210 del 1992: uniformandosi a quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.293/2011), ha stabilito che l'indennità integrativa speciale deve, al pari dell'assegno reversibile, esser rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

SOTTRAZIONE DELL'INDENNIZZO DAL RISARCIMENTO DEL DANNO

04.02.2014 12:43

La Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 25532 del 13 novembre 2013, si è espressa sullo scomputo degli importi percepiti a titolo di indennizzo ex legge 210/1992 dalle somme dovute dal Ministero della Salute PER risarcimento DEL danni.

Nel caso specifico, il Ministero della Salute, a seguito della condanna a risarcire i danni subiti da un soggetto sottoposto a vaccinazione antitetanica, ricorreva alla Corte di Cassazione al fine di eccepire la mancata sottrazione delle somme percepite dal danneggiato a titolo di indennizzo ex legge 210/1992 , dall'importo dovuto per risarcimento del danno.

La Suprema Corte, pur uniformandosi all'orientamento favorevole all'applicabilità della compensatio lucri cum damno, ha affermato che l'indennizzo può essere sottratto nel solo caso in cui il Ministero provi l'effettiva corresponsione dell'indennizzo e l'entità esatta dello stesso.

A tal fine, non potrà considerarsi sufficiente l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un limite minimo e massimo a seconda della patologia riconosciuta, al contrario il Ministero dovrà fornire dati precisi.

Oggetti: 1 - 15 di 51
1 | 2 | 3 | 4 >>